Fondazione Internazionale Papa Clemente XI Albani

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Statuto

OBBIETTIVO E SEDE

Articolo 1 

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Facendo riferimento alla legge n° 8788, del 07.05.2001, “Per le Organizzazione non –  profit”  secondo gli articoli 78 e 83 comma 1 della Costituzione , in riferimento alla legge n° 7850 del 29.07.1994 del “Codice Civile” della Repubblica dell’Albania Articolo 56, con approvazione dell’Atto di Costituzione dello Statuto dal Tribunale Distrettuale di Tirana, con approvazione n° 57, del 24.09.2002, entra in funzione la FONDAZIONE “PAPA CLEMENTE XI-ALBANI” con abbreviazione FPCA, come soggetto giuridico.

Articolo 2

    La FONDAZIONE “PAPA CLEMENTE XI – ALBANI” è una istituzione senza scopo di lucro, non segue scopi di benefici economici, vieta la distribuzione di benefici economici.

Articolo 3

        La FONDAZIONE “PAPA CLEMENTE XI – ALBANI” ha come missione  :

 • La conoscenza dei valori storiche, letterarie, scolastiche, ricerche scientifiche di tutti i livelli, artistiche, culturali e religiose della nazione.

• Informazione e trasmissione delle conoscenze di carattere storico, scolastico, della ricerca scientifica, religioso, letterario verso le comunità civiche.

• Pubblicazione e produzione di materiali attraverso le pubblicazioni di carattere storico, letterario, artistico, educativo, della ricerca scientifica, ecc.

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•  Identificazione dei valori potenziali e creativi, intellettuali, per i loro studi in vari campi della storia, arte, letteratura, cultura, ecc.

• Consulenza e competenza tecnica con carattere scolastico, storico, letterario a tutti i livelli, per promuovere lo sviluppo sostenibile, il trasferimento di conoscenze e dell’informazione per i cittadini, attraverso progetti e programmi di sviluppo storico e religioso, attraverso l’analisi dei legami tra il settore di storia e di altri settori o componenti di sviluppo cittadino che sono naturalmente ad essi associati.

• Assistenza nella effettiva organizzazione sociale della comunità cittadina, come la promozione dei valori di formazione scolastica, scientifica, storica, religiosa, letteraria, artistica, ecc.

• Assistenza per organizzare visite turistiche guidate di carattere storico archeologico, religioso, culturale, ecc.

•  Attività per la protezione della storia, religione, letteratura, educazione, cultura nazionale

Articolo 4

 La Fondazione ha il diritto di Persona Fisica.

       La sua attività non è limitata nel tempo. La Fondazione si propone di promuovere le istituzioni, in Albania e all’estero, dello studio e della ricerca in vari campi, nel campo della Albano logia, e tutte le iniziative che danno priorità agli scambi culturali tra le comunità albanesi della Regione dei Balcani e degli Arbëresh d’Italia e della diaspora.

• sostenere le attività di sviluppo e della ricerca scientifica;

• promuovere la costituzione o la partecipazione in collaborazione , gemellaggio  tra varie società, associazioni, fondazioni con stessi obiettivi.

• collaborare con società, associazioni o fondazioni con lo scopo di promuovere la ricerca scientifica e l’alta formazione in diversi campi in Albania e anche  all’estero.

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• aprire istituzioni scolastiche partendo dai livelli di formazione parascolastici (es. asilo) fino ad arrivare alla scuola elementare, media, liceo, e universitario.Aprire corsi di studio specializzati, corsi di formazione, corsi di ricerche scientifiche di tutti i livelli.

• Aprire istituzioni di carattere sanitario, ambulanza, ospedali, farmacia, para-farmacia, per contribuire a migliorare la salute delle persone bisognose.

• Aprire agenzie di viaggi per organizzare guide turistiche di carattere storico,archeologico, religioso, culturale ecc. 

• Dare spazio ai seminari, conferenze e alla ricerca scientifica anche in collaborazione con istituzioni o organizzazioni nazionali, comunitari, e internazionali, cosi come partecipare in analoghe situazioni o eventi proposte da altri soggetti.

• Diffondere tramite la casa editrice oppure in collaborazione con altri enti o fondazioni pubblicazioni e iniziative editoriali

Articolo 5

        La Fondazione dispone il suo timbro e del suo logo.

         Il timbro è in forma rotonda dove all’interno intorno ai due cerchi c’è scritto :  *FONDACIONI PAPA KLEMENTI XI–ALBANI *TIRANA–ALBANIA*

        Il logo è in forma rotonda dove all’interno si nota il ritratto del Papa Clemente XI – Albani

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Articolo 6

         La Fondazione sostiene l’internazionalizzazione della ricerca e formazione scientifica e didattica attraverso la gestione dei relativi servizi e la partecipazione a iniziative congiunte con altri istituti nazionali ed esteri, con l’amministrazione e le organizzazioni internazionali in generale gli operatori economici e sociali, pubblici e privati.

Articolo 7

         Per il contributo sociale per la pace e i valori umani, e per la realizzazione del legame di amicizia tra i popoli, la Fondazione premia con i titoli: 

                             1.- Cavaliere della Croce d’Oro del Ordine “Clemente XI-Albanidella Fondazione Internazionale Papa Clemente XI Albani
                            2.- “Membro d’Onore” della Fondazione Internazionale Papa Clemente XI-Albani
                            3.- “Senatore Accademico” della Fondazione Internazionale Papa Clemente XI-Albani
                            4.- “Membro del Comitato Scientifico” della Fondazione Internazionale Papa Clemente XI-Albani
                            5.- “Diploma di Benemerenza” della Fondazione Internazionale Papa Clemente XI-Albani
6.- Delegato, Delegato della Regione, Delegato delle Provincie

Articolo 8

         La Fondazione promuove la raccolta di fondi privati e pubblici e richiede contributi pubblici e/o provati locali, nazionali, internazionali e europei, al servizio della realizzazione degli obiettivi della fondazione.

Articolo 9

        La Fondazione esercirà la sua attività in tutto il territorio della Repubblica dell’Albania. La Fondazione è Internazionale. Può aprire sedi, uffci, e rappresentanze sia in Albania che all’estero. La Fondazione ha la Sede a Tirana, Rr. “Osman Myderrizi” P.1.shk.1. ap. 18. Cel: 00355 682050553 E-mail: fondacioni.papa.klementi.albani@gmail.com

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Articolo 10

         La Fondazione ha il suo numero di identificazione e in conto bancario. La Fondazione è un soggetto Non Profit passivo.

Articolo 11

         La Fondazione dispone dei propri organi di stampa del giornale e rivista. L’Editore, la distribuzione e pubblicazione, le realizza tramite i contributi pubblici o privati locali, nazionali, internazionale o europei.

CAPITOLO  II

GLI ORGANI DIRETTIVI DELLA FONDAZIONE

Articolo 12

Il Presidente

        Il Presidente è il rappresentante ufficiale della Fondazione.

Rappresenta la Fondazione in nome dei Soci Fondatori a livello nazionale e internazionale. Il Presidente  ha diritto di firmare a nome e per conto della Fondazione la creazione o la partecipazione in società, gemellaggi con società, associazioni o fondazioni con gli stessi obiettivi. Il Presidente ha diritto di firmare a nome e per conto della Fondazione atti e accordi di collaborazione con società, associazioni o fondazioni, a promuovere la ricerca scientifica e alta formazione nei vari settori in Albania e all’estero. Il Presidente dirige tutte le attività della Fondazione.

Articolo 13

        Il Presidente amministra il timbro e sottoscrive tutti gli atti e accordi che hanno a che fare con l’attività della Fondazione in base alla legislazione in vigore della Repubblica d’ Albania, con gli obiettivi della Fondazione, con lo statuto e l’atto costitutivo e inerente alle politiche e le scelte del Consiglio d’Amministrazione.   

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Articolo 14

        Il Presidente dirige il Consiglio di Amministrazione e il funzionamento della Fondazione inerente alla sua missione e secondo gli standard dei tempi. Su proposta del Presidente si valutano i nuovi membri del Consiglio Amministrativo.

Articolo 15

        Il Presidente nomina e revoca il Direttore Generale della Fondazione.

Articolo 16

         Il Presidente nomina e revoca il Direttore del giornale, rivista, e degli organi di stampa della Fondazione

Articolo 17

       Il Presidente della Fondazione informa il Consiglio Amministrativo  per la gestione delle attività della Fondazione in conformità con i suoi obiettivi, lo statuto e la legislazione in vigore.

Articolo 18

        Il Presidente della Fondazione viene eletto dal Consiglio di Amministrazione ogni 5 Anni con possibilità di rielezione.

Articolo 19

Consiglio di Amministrazione

         Il Consiglio di Amministrazione è composta da 11 (undici) membri.  I Fondatori possono essere anche membri del Consiglio. Le Funzioni del Consiglio di Amministrazione consistono nel :

         • Lo Sviluppo delle politiche generali della Fondazione

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         • Approvazione delle procedure di lavoro

         • Approvazione dei piani annuali di lavoro

         • Analizza ed esamina l’attività della Fondazione

Articolo 20

       Nella sua prima riunione elegge il Dirigente del Consiglio Amministrativo della Fondazione.

Articolo 21

Il Consiglio Amministrativo si riunisce di norma non meno di una volta in sei mesi. 

Nell’ultima riunione si analizza il lavoro annuale della Fondazione.

Articolo 22

         Il Consiglio Amministrativo ha il compito di :

         • L’Approvazione delle politiche della Fondazione

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         • L’Approvazione delle procedure per lo sviluppo delle attività

         • L’Approvazione dei piani annuali di lavori

         • Analizzare i rapporti delle attività e i compiti svolti

         • Prende decisioni a cercare fonti di finanziamento alternative al fine di garantire la continuità di progetti e programmi

Articolo 23

Il Consiglio Amministrativo può inoltre convocare riunioni straordinarie su richiesta del Presidente della Fondazione.

Articolo 24

        Le decisioni del Consiglio nei migliori dei casi si raggiungono con il consenso. Nel caso di parità di voti, il voto del Presidente è determinante. Le decisioni del Consiglio sono valide se sono presenti almeno 6 membri del Consiglio nella riunione. Le decisioni, i verbali, e le operazioni della riunione del Consiglio saranno di ispezione e controllo dai donatori della Fondazione. I membri del Consigli Amministrativo possono dare le dimissioni dando le motivazioni davanti al Consiglio. I membri del Consiglio Amministrativo perdono il loro diritto di membro del Cosiglio se sono assenti per 3 volte consecutive alle riunioni del Consiglio Amministrativo.

Il Direttore Generale della Fondazione

Articolo 25

        Il Direttore Generale della Fondazione viene nominato a tempo indeterminato. Il Direttore può essere anche uno dei fondatori.

Articolo 26

        Il Direttore Generale della Fondazione deve essere responsabile e rendere conto al Presidente della Fondazione e rapportando anche davanti al Consiglio di Amministrativo per tutti i compiti assegnati e il modo di agire e del l’uso delle risorse economiche messe a disposizione.

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Articolo 27

        Il Direttore Generale della Fondazione può essere revocato dall’incarico anche prima del termine del suo mandato prestabilito nel caso di incompetenza o abuso di potere. Oppure se si auto licenzia per motivi suoi.

CAPITOLO  III

I BENI E LE RISORSE ECONOMICHE DELLA FONDAZIONE

Articolo 28

 I beni e le risorse economiche della Fondazione si creano da doni immobili oppure denaro da persone fisiche o giuridiche Albanesi, o stranieri, in forma di donazione, sponsor, e ogni altra forma legittima.Le risorse economiche della Fondazione possono crearsi da attività private, istituzioni scolastiche di vari livelli fino a quello Universitario, Istituzioni Sanitarie e Istituzioni Turistiche, e ogni altro tipo di business privato della Fondazione. I guadagni non si distribuiscono ma si usano solo per la realizzazione degli obbiettivi della Fondazione.

Articolo 29

        Le Spese della Fondazione hanno la natura dei acquisti di materiali di beni mobili o immobili in relazione alla portata della sua attività con pagamenti dei servizi e i lavori svolti da terzi, e altre spese legali I membri del Consiglio, Il Direttore Generale Esecutivo, Dirigenti di Istituzioni create dalla Fondazione, impiegati della Fondazione, per il lavoro svolto beneficiano di salario, compensazioni, rimborso spese e premi per il lavoro svolto durante il loro incarico.

Articolo 30

          I Conti della Fondazione vengono tenute secondo la legge in vigore . Ogni anno le entrate e le uscite vengono rapportate al Consigli di Amministrazione sotto la forma di un rapporto finanziario.

CAPITOLO  IV 

MODIFICHE DELLO STATUTO E SCIOGLIMENTO DELLA FONDAZIONE

Articolo 31

        La Capacità di proporre modifiche allo Statuto della Fondazione è solo dei fondatori della Fondazione, del Presidente della Fondazione e del Consiglio di Amministrazione.Le decisioni si raggiungono dalla maggioranza dei voti e devono essere registrati anche dal tribunale dove si è iscritta la Fondazione.

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Articolo 32

       Le modifiche dello Statuto sono approvate dal momento che sono registrati dallo stesso Tribunale che ha fatto la prima registrazione della Fondazione.

Articolo 33

        Quando i Fondatori non riescono a realizzare le modifiche proposte dello statuto secondo l’articolo 27, allora dopo 2 settimane, e non più tardi di 2 mesi, si riuniscono in un’altra riunione dei Fondatori. Se anche qual volta la modifica non dovesse essere approvata, i Fondatori incaricano il Presidente della Fondazione a decidere sulle loro proposte di modifica.

Articolo 34

         La Fondazione di scioglie con decisione dei Fondatori della Fondazione.  La Fondazione si sciogli in questi casi :

         • Quando il numero dei membri del Consiglio di Amministrazione è inferiore a 3 persone

         • Quando lo scopo della Fondazione non si resce a realizzarsi oppure quando tutti gli obbiettivi prefissati si sono realizzati.

         • Con decisione del tribunale quando risulta che la Fondazione sta svolgendo attività  non legale oppure non inerenti ai suoi obbiettivi.

Articolo 35

        In caso di scioglimento la Fondazione viene cancellata dal registro, cessa la sua attività e dichiara la liquidazione secondo la legge in vigore.

Tirana 3 Maggio 2012