Fondazione Internazionale Papa Clemente XI Albani

Home » Statuto dell’Ordine Clemente XI° Albani

Statuto dell’Ordine Clemente XI° Albani

ORDINE CLEMENTE XI ALBANI

STATUTO DELL’ORDINE CLEMENTE XI° ALBANI

NATURA  E AMMISSIONE

Art. 1

L’ ORDINE CLEMENTE XI° ALBANI è un Ordine Magistrale elettivo sotto la protezione della Repubblica di Albania e con il suo Alto Riconoscimento.

Possono esservi ammessi tutti i maggiori di anni 18 di specchiata moralità.

Le richieste di ammissione vengono vagliate e decise dal Gran Maestro, sentito il parere del Gran Prefetto.

Laddove sia stata creata una Deputazione, le richieste di ammissione vengono decise dal Maestro di Deputazione in accordo col Gran Maestro e sentito il parere del Gran Prefetto.

                                            ONOREFICENZE E GRADI

Art. 2 

I gradi dell’Ordine sono:

a) Cavaliere della Croce d’Oro: il grado è riservato a tutti coloro che rivestano  o  abbiano rivestito incarichi di prestigio e/o si fregino di onorificenze di grado elevato;

b) Cavaliere e Dama di Gran Croce di Giustizia: il grado è riservato ai rappresentanti delle più illustri  famiglie di provata nobiltà e fregiantisi di titolo imperiale, reale, principesco o ducale e che si siano distinti per meriti eccezionali in favore dell’Ordine; 

c) Cavaliere e Dama di Gran Croce di Merito: il grado è riservato a coloro che si siano distinti per meriti eccezionali in favore dell’Ordine;

d) Cavaliere e Dama di Giustizia: il grado è riservato ai rappresentanti di famiglie di provata nobiltà e che si siano resi meritevoli per servigi resi in favore dell’Ordine;

e) Cavaliere e Dama di Merito: il grado è riservato a coloro che si siano resi meritevoli per servigi resi in favore dell’Ordine.

Gli Ecclesiastici possono aspirare ai suddetti gradi, purchè in possesso dei requisiti richiesti per l’appartenenza ad essi.

                                                       DECORAZIONI

Art. 3

I Cavalieri della Croce d’Oro portano la Croce dell’Ordine rossa caricata da una placca filigranata in argento a raggi uscenti, il tutto pendente da una fascia rossa.

I Cavalieri e le Dame di Gran Croce di Giustizia e di Merito portano la medesima decorazione, ma con croce e fascia d’oro.

I Cavalieri e le Dame di Giustizia e di Merito portano la medesima decorazione, ma con croce e fascia azzurra.

Il Gran Maestro,

il Gran Prefetto,

il Gran Cancelliere,

il Gran Priore ed il Gran Tesoriere possono fare uso del Collare di San Clemente in catena d’oro e avente appesa al centro la Croce dei Cavalieri della Croce d’Oro.

Art. 4

Cavalieri e Dame possono indossare durante le cerimonie il mantello cerimoniale in panno bianco recante sul lato sinistro la Croce dell’Ordine spettante al loro grado. Il collo del mantello è di velluto d’oro tenuto da due fermagli rotondi uniti da un catena d’oro.

                                              GOVERNO CENTRALE

Art. 5

Gran Maestro

E’ il Supremo Reggitore dell’Ordine.

Viene eletto dal Gran Consiglio ogni 5 anni a maggioranza assoluta dei suoi componenti ed è rieleggibile tra coloro che rivestano la qualifica di Cavalieri.

Convoca il Gran Consiglio e ne presiede le riunioni

Nomina motu proprio il Gran Prefetto, il Gran Cancelliere,  il Gran Priore,  il Gran Tesoriere e il Segretario,   sovrintendendo  alle loro attività. Può concedere motu proprio i Cavalierati di cui all’art. 2

Il Gran Maestro dimissionario o non rieletto assume la qualifica ed il grado di Gran Maestro Emerito

Art 6

Gran Prefetto

E’ la seconda autorità dell’ Ordine dopo il Gran Maestro, lo può rappresentare e sostituire in caso di nacessità. In caso di impossibilità del Gran Maestro a svolgere le sue funzioni, convoca il Gran Consiglio per l’elezione di un nuovo Gran Maestro.

Art 7

Gran Cancelliere

Custodisce tutti i documenti dell’Ordine e svolge le attività amministrative necessarie per il funzionamento del medesimo.

Art. 8

Gran Priore

Sovrintende alle attività spirituali dell’Ordine e stabilisce le funzioni sacre in accordo e con l’approvazione del Gran Maestro. E’ scelto tra gli Ecclesiastici di gran  rappresentatività, sia appartenenti all’Ordine che al suo esterno.

Art. 9

Gran Tesoriere

Custodisce il patrimonio dell’Ordine. Incassa le entrate ed esegue i pagamenti dietro indicazione del Gran Maestro, rilasciandone le relative quietanze.

Forma i bilanci e presenta all’approvazione del Gran Maestro il conto consuntivo dell’anno chiuso al 31 dicembre dell’anno precedente.

Art. 10

Segretario

Coadiuva il Gran Cancelliere nello svolgimento delle attività di competenza di quest’ultimo e redige i verbali del Gran Consiglio.

Art. 11

Gran Consiglio

E’ costituito dal Gran Maestro, dal Gran Prefetto, dal Gran Cancelliere, dal Gran Priore, dal Gran Tesoriere e dai Grandi Maestri emeriti, questi ultimi senza diritto di voto.

Nomina il Gran Maestro seguendo la procedura di cui all’art. 5 

Sovrintende all’organizzazione delle attività dell’Ordine.

I singoli appartenenti possono proporre al Gran Maestro la concessione di Cavalierati in favore di persone che abbiano i requisiti previsti per essi, nonché avanzare  proposte che ritiene opportune per l’attività dell’Ordine.

Il Gran Consiglio è convocato dal Gran Maestro almeno una volta l’anno.

                                                GOVERNO LOCALE

Art. 12

Deputazioni locali

Sono  costituite su base locale dal Gran Maestro che nomina i primi componenti.

Organi delle Deputazioni locali sono: Maestro di Delegazione, Prefetto, Cancelliere, Priore, Tesoriere,  Segretario e Consiglio.

Funzioni e compiti di detti Organi sono i medesimi di quelli degli Organi del Governo Centrale 

                                        MODIFICA DELLO STATUTO DEL ORDINE

Art. 13

Il presente Statuto,  su impulso del Gran Maestro, può essere modificato dal Gran Consiglio a maggioranza assoluta dei suoi componenti.

Il funzionamento dell’Ordine, oltre al presente Statuto, può essere specificato anche attraverso Regolamenti Centrali e di Deputazione, assunti a mezzo di Decreti Magistrali.

 

%d blogger hanno fatto clic su Mi Piace per questo: